Dal 1° Maggio 2016 nei 28 Stati membri dell’U.E. è entrato in vigore il cosiddetto "pacchetto Codice Doganale dell’Unione" che ha modificato il pre-esistente quadro di riferimento per la procedura di rilascio dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) e dei relativi benefici.

Il concetto di AEO si basa sul partenariato fra dogane e imprese introdotto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Gli operatori che soddisfano volontariamente tutta una serie di criteri operano in stretta collaborazione con le autorità doganali per garantire l’obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento (fidelizzazione). Questo significa che la relazione tra dogane e AEO deve sempre essere fondata sui principi di reciproca trasparenza, correttezza, equità e responsabilità.

Il riconoscimento dello status di AEO consente agli operatori economici di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta in tutta l’UE relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.

Possono ottenere lo status tutti gli operatori economici e i partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, che nello svolgimento delle loro attività commerciali realizzano attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

Al fine di ottenere lo status di AEO, l’operatore economico deve dimostrare di rispettare alcuni criteri tra i quali quello di possedere adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali.

Questo criterio può essere soddisfatto grazie alla formazione di almeno una risorsa interna all’azienda per acquisire la Qualifica Professionale di “Responsabile delle questioni doganali“.

Corso per la qualifica di Responsabile delle questioni doganali

 

Obiettivi
La formazione doganale proposta rispetta i parametri minimi richiesti dalla normativa vigente. Il completamento con profitto del percorso di formazione consente di soddisfare il criterio di cui all’articolo 39, lettera d) del Codice Doganale dell’Unione Reg. 952/2013 per le aziende richiedenti l’Autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali.Destinatari
Il corso è rivolto ai responsabili delle questioni doganali, ai soggetti che rivestono ruoli aziendali ad impatto doganale o che si interfacciano con il consulente esterno in materia doganale: Capo settore import/export, Responsabili sicurezza/supply chain, Customs manager, Responsabili fiscali e amministrativi, Impiegati e apprendisti dell’area doganale, Laureati che vogliono specializzarsi in area doganale.

 

Moduli

  • MODULO 1: Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali
  • MODULO 2: Accordi e Trattati internazionali
  • MODULO 3: Accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso
  • MODULO 4: IVA negli scambi internazionali
  • MODULO 5: Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali

Metodologia e durata
L’erogazione della formazione avverrà in modalità Webinar/videoconferenza sulla piattaforma “ForMe” di Form Retail (appuntamento bisettimanale di 4 ore cad., il lunedì e il giovedì dalle 14:30 alle 18:30) per un totale di 50 incontri in 25 settimane. Il collegamento sarà disponibile 10 minuti prima della convocazione.

Materiali didattici
Il materiale didattico multimediale delle lezioni sarà disponibile online.

Verifica dell’apprendimento/accertamento delle competenze
A conclusione del percorso formativo sarà valutato l’apprendimento dei temi trattati da una Commissione di esame composta da uno o più esaminatori designati dall’Ente erogatore e da un funzionario dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attestati
A coloro che avranno frequentato almeno 200 ore e avranno superato la prova di esame con profitto, verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso finalizzato alla qualifica di Responsabile delle Questioni Doganali, secondo la Legislazione Doganale e nel rispetto degli artt. 39, lettera d) del Regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’Art. 27 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento di Esecuzione U.E. n. 2447/2015.

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