Le novità dell’AIA con il DM 272/2014

Il 13 novembre il Ministro dell’ambiente ha siglato il decreto ministeriale n. 272 con il quale ha dettato le linee guida per la scrittura delle relazione di riferimento che il gestore deve presentare in sede di richiesta o rinnovo dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) nel caso in cui l’attività implica l’utilizzo, la produzione o l’emissione di sostanze pericolose (articolo 29-ter, comma 1, lettera m) D.lgs 152/2006).

Il dm 272/2014 chiarisce sia l’obbligo di presentare la relazione di riferimento sia le tempistiche per la sua presentazione da parte degli stabilimenti subordinati ad AIA in sede statale ed elenca i fattori chiave che devono essere menzionati nella relazione di riferimento.

 

I tre allegati del decreto approfondiscono i seguenti aspetti salienti:

1) l’iter di verifica dell’assoluzione dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (identificazione delle sostanze pericolose; quantità delle sostanze pericolose; valutazione della probabilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee allo stabilimento);

 

2) i fattori chiave della relazione di riferimento;

 

3) i principi per l’acquisizione di nuovi dati sul livello di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.

 

Entro un anno dall’entrata in vigore del Dm 272/2014 le installazioni con la procedura AIA pendente devono integrare la domanda con la relazione di riferimento.

Le installazioni di combustione con una potenza superiore o pari a 300 MW sono esenti dall’obbligo ma sono comunque subordinati alla verifica (in base a quanto previsto dalla procedura ex allegato 1 del decreto ministeriale 272 del 2014) dell’eventuale obbligo e in caso affermativo devono elaborare e presentare la relazione di riferimento.

 

 

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